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Variazione di prescrizione su provvedimento di ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI

L'articolo 9-bis, della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano scaricati dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo (download dei provvedimenti).
A seguito dell'operatività di detta previsione, il Comitato nazionale, con delibera n. 4 del 22 marzo 2017, ha ritento necessario sostituire le prescrizioni relative alla tenuta e alla conservazione dei provvedimenti riportate  nei provvedimenti stessi.
In proposito, si intende fare cosa gradita nel richiamare l'attenzione di codesta impresa, già in possesso di provvedimenti scaricati dall'area riservata del portale dell'Albo, sull'osservanza , in relazione alle categorie d'iscrizione, delle prescrizioni in esame come modificate dalla suddetta delibera n.4 del 22 marzo 2017, di cui si riporta il testo afferente la presente comunicazione.

  1. La prescrizione n. 1,  riportata nei provvedimenti d'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6  emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento d'iscrizione è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali".
  2. La prescrizione relativa alla conservazione del provvedimento,  riportata nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta gestito".
  3. La prescrizione n. 1 riportata nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria  8  emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento  è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto".
  4. La prescrizione n. 1 dei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 9 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione".
  5. La prescrizione n. 1 dei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 10  emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni oggetto dell'iscrizione".