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ADR: Novità per la gestione degli imballaggi vuoti contaminati

Il 22 settembre scorso l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M268 che regola la gestione degli imballaggi vuoti non bonificati, che hanno contenuto sostanze pericolose. Tale accordo avrà validità fino al 31.12.2014, dopodiché a partire dal 1 gennaio 2015 verrà recepito strutturalmente dall’ADR.

Nell’accordo entra la nuova rubrica “imballaggi vuoti”, codificati come UN 3509 imballaggi, scartati, vuoti, non ripuliti. Vengono assegnate alla classe 9, numero di identificazione pericolo 90 e categoria di trasporto 4 (codice di restrizione per il passaggio in galleria E).

Rientrano in detto accordo gli imballaggi, i grandi imballaggi, IBC o loro ‘parti, che siano vuoti, non ripuliti, trasportati per essere smaltiti, riciclati o recuperati (ma non per essere ricondizionati, riparati, sottoposti a manutenzione, riutilizzati o rifabbricati) che siano stati svuotati in maniera tale che vi sia la presenza di residui aderenti alle pareti.  Tale rubrica si applica solamente ad imballaggi che abbiano contenuto materie con classe ADR 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. Questa semplificazione non viene applicata ad imballaggi non bonificati che hanno contenuto merci ad alto rischio come esplosivi desensibilizzanti, materie autoreattive, radioattive, amianto, PCB e PCT.

MODALITA’ DI TRASPORTO

In colli: ovvero trasporto in big bag, cisternette e altri imballaggi omologati costruiti con materiale idoneo, con sufficiente resistenza e progettati per tale scopo. Prima di dell’avvio a smaltimento ogni imballaggio, IBC o grande imballaggio deve essere ispezionato per assicurare che non vi siano segni di corrosione o contaminazione.

Alla rinfusa: autorizzato soltanto nei casi in cui il trasporto avvenga in container adatti al trasporto alla rinfusa (codice BK2) o in veicoli coperti o contenitori chiusi a tenuta, oppure equipaggiati con liner o sacchi a tenuta e resistenti alla perforazione, e con mezzi di ritenzione  atti all’assorbimento e di eventuali fuoriuscite di liquido durante il trasporto.

Per quanto riguarda il trasporto, designato come 5.4.1.1.1 (b) dell’ADR si deve aggiungere la seguente dicitura “(Con residui di…)” . Oltre a ciò lo speditore deve aggiungere al documento di trasporto la frase : “Trasporto in accordo con la sezione 1.5.1 dell’ADR (M”68)”.