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DIVIETO DI RACCOLTA FERRO E METALLI NON FERROSI

Dal 2 Febbraio 2016 sono entrate a far parte dell’Ordinamento giuridico le nuove norme ambientali previste dalla legge 28 Dicembre 2015 n.221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016 n. 13.

La nuova disposizione prevista dall’art.30 della Legge 28 Dicembre 2015 n.221, pone delle precisazioni sui doveri del produttore/detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che li conferisce a soggetti terzi e, nel secondo periodo, limita la possibilità di richiamare la deroga posta dall’art. 266 comma 5 del D.Lgs. n.152/06 in materia di commercio ambulante di rifiuti che permetteva l’esenzione dall’obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti, dalla tenuta di registri di carico e scarico, dalla compilazione dei F.I.R. e dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali.

All'art.30 della legge 221/2015 viene disposto, difatti, che il produttore iniziale o altro detentore del rifiuto di rame o metalli ferrosi e non ferrosi, nei casi in cui non provveda direttamente al loro trattamento, è tenuto a consegnare tali tipologie di rifiuti unicamente a soggetti autorizzati.

Green economy, reati connessi ed adempimenti:

L’inosservanza di tale regola, è idonea a poter configurare anche il reato di illecita gestione del rifiuto in concorso con coloro che li ricevono senza il prescritto titolo abilitativo (Cassazione Penale – Sez. III – sentenza dell’11/07/2013 n.29727).

La deroga non è più applicabile ai raccoglitori itineranti di rifiuti che poi provvedono alla vendita presso gli impianti di recupero o ai rottamatori, i quali svolgono un’attività assimilabile a quella del commerciante all’ingrosso. Motivo di tale determinazione è nel fatto che il raccoglitore non pratica un’attività riconducibile a quella dei “robivecchi” i quali esercitano un’attività di vendita su aree pubbliche ed al dettaglio verso un generico pubblico di consumatori.

Con l’esclusione dalla deroga ne consegue che chiunque effettui raccolta e trasporto di tali rifiuti dovrà obbligatoriamente iscriversi all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tenere un registro di carico e scarico e un formulario dei rifiuti.

Per tutto quanto sopra dunque il nuovo provvedimento della Legge 28 Dicembre 2015 n.221 obbliga i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi agli adempimenti previsti dalla normativa. Tale intervento normativo rafforza la posizione di garanzia nei confronti dei produttori o detentori di tali rifiuti.

ARYA srl propone a chi intende sistemare e regolarizzare la propria posizione un pacchetto a prezzi di CONVENZIONE che comprende:

iscrizione all’albo gestori ambientali (previo inserimento nel registro imprese dell’attività da parte di un commercialista di fiducia o con ns. supporto) in via telematica fornendo supporto anche nella parte di acquisizione posta certificata, perizia del mezzo da allegare alla pratica

contratto annuale di Responsabile Tecnico con visite trimestrali

supporto tecnico per registri, formulari, MUD

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