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Novità Albo Gestori Ambientali

Il Comitato Nazionale Albo Gestori ambientali si è uniformato,  con la circolare del 30 novembre 2012 n. 1463, alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito quanto segue: “Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’.”

 Con la suddetta circolare l'Albo comunica che è modificata la prassi fino ad ora tenuta per l'iscrizione degli automezzi per quanto riguarda la licenza CT o CP, a seconda dei rifiuti propri in entrata o in uscita dallo stabilimento e o di trasporto professionale di rifiuti. Ora questa distinzione non esiste più, e pertanto con i mezzi autorizzati al trasporto per conto di terzi è consentito anche il trasporto in conto proprio dei rifiuti.